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Inquadramento
normativo
Normativa Europea sulle fonti rinnovabili Direttiva 2001/77/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/9/2001 sulla promozione
dellenergia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dellelettricità
La Direttiva 2001/77/CE mira a promuovere un maggior contributo
delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario
in materia (art. 1).
Secondo le definizioni della Direttiva (art. 2), le fonti energetiche
rinnovabili sono le fonti diverse dai combustibili fossili, vale a dire
lenergia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas, ove per biomassa si intende la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
A tal proposito, nelle premesse, al punto 9), si legge che la definizione
di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato
l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per
fini diversi da quelli della presente direttiva.
Risulta, dunque, come la definizione di fonte rinnovabile testé
citata si discosti da quella del DLgs n. 79/99 (art. 2, comma 15), che,
al contrario, prevede il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica
dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici.
Rimane, pertanto, esclusa la parte non biodegradabile dei rifiuti industriali
e urbani, che a tuttoggi rappresenta, in Italia, circa il 6% sulla
producibilità totale, in GWh/a, da fonti energetiche rinnovabili
(Note informative, sito GRTN).
La Direttiva 2001/77/CE propone, allart. 3, che tutti gli Stati
membri adottino le misure necessarie per garantire che il consumo di elettricità
FER si sviluppi in linea con degli obiettivi indicativi nazionali
di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricit
.
Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri tengono conto
dei valori di riferimento riportati nell'allegato
Trattasi dellAllegato, alla Direttiva stessa, Valori di riferimento
per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al
contributo dellelettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010.
Le misure per la promozione dell'utilizzazione dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili (FER) dovranno essere espresse in relazione a obiettivi
indicativi nazionali, che dovranno essere dichiarati entro il 27 ottobre
2002, in modo tale da conseguire nel 2010 una produzione da rinnovabili
del 12% su scala europea.
Per quanto riguarda lItalia, è indicato una percentuale FER
al 2010 pari al 25% ed è specificato quanto segue: lItalia
dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi
che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a
340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente
allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda
di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà
nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte
non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità
della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si
rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato
nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda
interna di energia elettrica nel 2010.
Dunque, la Direttiva riconosce per lItalia una produzione interna
lorda da FER ottenuta anche attraverso lutilizzo della parte non
biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati, al contrario
di quanto stabilito allart. 2, che, come detto, non prevede queste
sostanze fra le fonti rinnovabili.
È previsto per il mese di settembre 2003 il Decreto di recepimento
da parte del Governo Italiano della Direttiva 2001/77/CE; nel decreto
stesso dovrebbero essere confermati gli incentivi alla produzione di energia
tramite rifiuti, anche se la Direttiva Europea non contempla questa opportunità.
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