Inquadramento normativo


Normativa Europea sulle fonti rinnovabili – Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/9/2001 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità


La Direttiva 2001/77/CE “mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia” (art. 1).
Secondo le definizioni della Direttiva (art. 2), le fonti energetiche rinnovabili sono le fonti diverse dai combustibili fossili, vale a dire l’energia “eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”, ove per biomassa si intende “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. A tal proposito, nelle premesse, al punto 9), si legge che “la definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.”
Risulta, dunque, come la definizione di fonte rinnovabile testé citata si discosti da quella del DLgs n. 79/99 (art. 2, comma 15), che, al contrario, prevede il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici.
Rimane, pertanto, esclusa la parte non biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, che a tutt’oggi rappresenta, in Italia, circa il 6% sulla producibilità totale, in GWh/a, da fonti energetiche rinnovabili (“Note informative”, sito GRTN).
La Direttiva 2001/77/CE propone, all’art. 3, che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che il consumo di elettricità FER si sviluppi in linea con degli “obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricit……. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato…”
Trattasi dell’Allegato, alla Direttiva stessa, “Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010”.
Le misure per la promozione dell'utilizzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) dovranno essere espresse in relazione a obiettivi indicativi nazionali, che dovranno essere dichiarati entro il 27 ottobre 2002, in modo tale da conseguire nel 2010 una produzione da rinnovabili del 12% su scala europea.
Per quanto riguarda l’Italia, è indicato una percentuale FER al 2010 pari al 25% ed è specificato quanto segue: “l’Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.”
Dunque, la Direttiva riconosce per l’Italia una produzione interna lorda da FER ottenuta anche attraverso l’utilizzo della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati, al contrario di quanto stabilito all’art. 2, che, come detto, non prevede queste sostanze fra le fonti rinnovabili.
È previsto per il mese di settembre 2003 il Decreto di recepimento da parte del Governo Italiano della Direttiva 2001/77/CE; nel decreto stesso dovrebbero essere confermati gli incentivi alla produzione di energia tramite rifiuti, anche se la Direttiva Europea non contempla questa opportunità.

 

 


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