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Cosa sono i Certificati
Verdi
Il DLgs n. 79/99, decreto di recepimento della normativa europea in materia
di liberalizzazione del mercato elettrico, per sostenere le fonti rinnovabili,
pone lobbligo, in capo ai produttori ed importatori di energia elettrica
da fonti convenzionali, di immettere nel sistema elettrico nazionale una
quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 11). Tale
obbligo è attualmente commisurato nella quota del 2%, a decorrere
dal 1 gennaio 2002; è previsto che tale percentuale venga innalzata,
anche per tener conto degli impegni assunti a livello internazionale.
L11 novembre 1999, il Ministero dellIndustria ha emesso il
testo del decreto attuativo dellarticolo 11 del D. Lgs. 79/99, inquadrando
le nuove forme di incentivazione previste per lenergia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili,
i Certificati Verdi (CV).
I CV proseguono le funzioni del vecchio CIP 6/92, a differenza del quale
gli incentivi non vengono assegnati in seguito a specifiche autorizzazioni
e graduatorie, ma potranno essere attribuiti a chiunque ne faccia regolare
domanda, dimostrando di avere i requisiti richiesti.
I CV sono dei titoli annuali attribuiti allenergia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili, secondo la definizione stabilita dallart.
2, D. Lgs. n. 79/99, utilizzando impianti entrati in esercizio dopo il
1 aprile 1999. Sono dei titoli al portatore, cioè disgiunti dalla
corrispondente energia elettrica "verde" prodotta e liberamente
negoziabili, potranno quindi cambiare proprietario più volte prima
del loro annullamento.
Per un impianto è possibile richiedere i CV solo per i primi 8
anni di piena produzione, fatta salva la possibilità di un intervento
di potenziamento e/o rifacimento.
I CV, di valore pari a 100 MWh ciascuno, sono in ogni caso validi
ai fini delladempimento dellobbligo di cui allart. 11,
comma 1 e 2, D. Lgs. n. 79/99 - solo per lanno cui si riferiscono.
Lenergia rinnovabile associata ai CV emessi può seguire una
destinazione diversa da questi ultimi. Mentre i CV possono essere conservati
o venduti sul mercato, la corrispondente energia elettrica potrà
essere autoconsumata, ceduta alla rete come eccedenza o immessa nel mercato
elettrico tramite la Borsa dellEnergia.
Lunico vincolo riguarda le esportazioni: infatti, se in Italia il
Certificato Verde è negoziabile disgiuntamente dallenergia,
nel caso di energia esportata questa dovrà essere accompagnata
dai corrispondenti Certificati.
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