Cosa sono i Certificati Verdi


Il DLgs n. 79/99, decreto di recepimento della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato elettrico, per sostenere le fonti rinnovabili, pone l’obbligo, in capo ai produttori ed importatori di energia elettrica da fonti convenzionali, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 11). Tale obbligo è attualmente commisurato nella quota del 2%, a decorrere dal 1 gennaio 2002; è previsto che tale percentuale venga innalzata, anche per tener conto degli impegni assunti a livello internazionale.
L’11 novembre 1999, il Ministero dell’Industria ha emesso il testo del decreto attuativo dell’articolo 11 del D. Lgs. 79/99, inquadrando le nuove forme di incentivazione previste per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i Certificati Verdi (CV).
I CV proseguono le funzioni del vecchio CIP 6/92, a differenza del quale gli incentivi non vengono assegnati in seguito a specifiche autorizzazioni e graduatorie, ma potranno essere attribuiti a chiunque ne faccia regolare domanda, dimostrando di avere i requisiti richiesti.
I CV sono dei titoli annuali attribuiti all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, secondo la definizione stabilita dall’art. 2, D. Lgs. n. 79/99, utilizzando impianti entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999. Sono dei titoli al portatore, cioè disgiunti dalla corrispondente energia elettrica "verde" prodotta e liberamente negoziabili, potranno quindi cambiare proprietario più volte prima del loro annullamento.
Per un impianto è possibile richiedere i CV solo per i primi 8 anni di piena produzione, fatta salva la possibilità di un intervento di potenziamento e/o rifacimento.
I CV, di valore pari a 100 MWh ciascuno, sono in ogni caso validi – ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 11, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 79/99 - solo per l’anno cui si riferiscono.
L’energia rinnovabile associata ai CV emessi può seguire una destinazione diversa da questi ultimi. Mentre i CV possono essere conservati o venduti sul mercato, la corrispondente energia elettrica potrà essere autoconsumata, ceduta alla rete come eccedenza o immessa nel mercato elettrico tramite la Borsa dell’Energia.
L’unico vincolo riguarda le esportazioni: infatti, se in Italia il Certificato Verde è negoziabile disgiuntamente dall’energia, nel caso di energia esportata questa dovrà essere accompagnata dai corrispondenti Certificati.

 

 


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